Art. 106. Espropriazione per pubblica utilita' Sono comprese tra le funzioni amministrative trasferite o delegate alle regioni nelle materie indicate dal presente decreto anche quelle concernenti i procedimenti di espropriazione per pubblica utilita', le dichiarazioni di indifferibilita' ed urgenza dei lavori e le occupazioni temporanee e d'urgenza. Restano di competenza dello Stato le funzioni amministrative, di cui al comma precedente, per le opere pubbliche la cui esecuzione e' di sua spettanza. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative concernenti le occupazioni temporanee e d'urgenza ed i relativi atti preparatori attinenti ad opere pubbliche o di pubblica utilita' la cui esecuzione e' di loro spettanza.