Art. 106.
                Espropriazione per pubblica utilita'

  Sono  comprese tra le funzioni amministrative trasferite o delegate
alle regioni nelle materie indicate dal presente decreto anche quelle
concernenti  i  procedimenti di espropriazione per pubblica utilita',
le  dichiarazioni  di  indifferibilita'  ed  urgenza  dei lavori e le
occupazioni temporanee e d'urgenza.
  Restano  di  competenza  dello Stato le funzioni amministrative, di
cui  al comma precedente, per le opere pubbliche la cui esecuzione e'
di sua spettanza.
  Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative concernenti le
occupazioni  temporanee  e  d'urgenza  ed i relativi atti preparatori
attinenti ad opere pubbliche o di pubblica utilita' la cui esecuzione
e' di loro spettanza.