Art. 109.
                       Agevolazioni di credito

  Sono  comprese  fra  le  funzioni  amministrative  trasferite  alle
regioni  nelle  materie  di  cui  al  presente  decreto, anche quelle
concernenti  ogni  tipo  di  intervento  per  agevolare  l'accesso al
credito  nei  limiti  massimi  stabiliti in base a legge dello Stato,
nonche'  la  disciplina  dei rapporti con gli istituti di credito, la
determinazione  dei  criteri dell'ammissibilita' al credito agevolato
ed i controlli sulla sua effettiva destinazione.
  Resta   ferma   la   competenza   degli   organi  statali  relativa
all'ordinamento  creditizio, agli istituti che esercitano il credito,
alla determinazione dei tassi massimi praticabili dagli istituti.
  La  determinazione dei tassi minimi di interesse agevolati a carico
dei beneficiari e' operata ai sensi dell'art. 3 della legge 22 luglio
1975, n. 382.
  Il  trasferimento  di  funzioni  di cui al primo comma comprende le
funzioni  di determinazione dei criteri applicativi dei provvedimenti
regionali di agevolazione creditizia, di prestazione di garanzie e di
assegnazione  di  fondi, anticipazioni e quote di concorso, destinati
alla agevolazione dell'accesso al credito sulle materie di competenza
regionale,  anche  se  relativi  a  provvedimenti  di  incentivazione
definiti in sede statale o comunitaria.