Art. 11.
                Programmazione nazionale e regionale

  Lo  Stato  determina  gli  obiettivi della programmazione economica
nazionale con il concorso delle regioni.
  Le  regioni  determinano  i  programmi  regionali  di  sviluppo, in
armonia  con gli obiettivi della programmazione economica nazionale e
con  il  concorso degli enti locali territoriali secondo le modalita'
previste dagli statuti regionali.
  Nei  programmi  regionali  di sviluppo gli interventi di competenza
regionale  sono  coordinati  con  quello  dello Stato e con quelli di
competenza degli enti locali territoriali.
  La  programmazione  costituisce  riferimento  per  il coordinamento
della finanza pubblica.