Art. 110. Fondi nazionali di rotazione I fondi nazionali di rotazione di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1208, alla legge 26 maggio 1965, n. 590, alla legge 14 agosto 1971, n. 817 e agli articoli 13 e 32 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, sono soppressi. Le disponibilita' finanziarie sui fondi, di cui al comma precedente, sono versate man mano che si formano nel fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e sono ripartite tra le regioni in conformita' delle disposizioni del secondo comma dello stesso articolo.