Art. 110.
                    Fondi nazionali di rotazione

  I  fondi  nazionali di rotazione di cui alla legge 27 ottobre 1951,
n.  1208,  alla  legge  26  maggio 1965, n. 590, alla legge 14 agosto
1971,  n. 817 e agli articoli 13 e 32 della legge 27 ottobre 1966, n.
910, sono soppressi.
  Le   disponibilita'   finanziarie   sui  fondi,  di  cui  al  comma
precedente,  sono  versate  man  mano che si formano nel fondo per il
finanziamento  dei  programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9
della  legge  16 maggio 1970, n. 281, e sono ripartite tra le regioni
in  conformita'  delle  disposizioni  del  secondo comma dello stesso
articolo.