Art. 111.
                 Trasferimento di uffici dello Stato

  Sono  trasferiti  alle  regioni, nel cui territorio sono stabiliti,
gli  uffici dello Stato indicati nella tabella A allegata al presente
decreto.
  L'esercizio  delle funzioni amministrative che continuano ad essere
attribuite  dalle  leggi e dai regolamenti vigenti agli uffici di cui
al  comma precedente, quali organi dello Stato, in materie diverse da
quelle contemplate nel presente decreto, e' delegato alle regioni, se
non diversamente disposto dal presente decreto.