Art. 112.
              Personale statale assegnato alle regioni

  Il  personale statale di ruolo e non di ruolo, compresi gli operai,
in  servizio non temporaneo alla data del 24 febbraio 1977 presso gli
uffici  periferici  trasferiti  alle  regioni  a  norma  del presente
decreto  e' messo a disposizione delle regioni stesse rispettivamente
competenti per territorio.
  Gli  ulteriori  contingenti  di personale appartenenti alle singole
amministrazioni  statali  in  servizio  presso  gli uffici centrali e
periferici  dei Ministeri diversi da quelli di cui al primo comma, da
mettere  a  disposizione  delle  regioni  in  relazione alle funzioni
trasferite  o  delegate dal presente decreto, sono determinati, entro
il  31  dicembre  1977,  con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con i Ministri competenti e con il Ministro per
il  tesoro, sentite le regioni e sulla base di criteri determinati di
intesa  con  la  commissione  interregionale di cui all'art. 13 della
legge 16 maggio 1970, n. 281. Col medesimo decreto detto personale e'
ripartito  tra le regioni, tenendo conto delle richieste formulate da
ciascuna di esse.
  Il  personale appartenente ad uffici non trasferiti alle regioni ma
che  svolge  funzioni amministrative trasferite, nel termine indicato
nel  comma  precedente,  e'  messo a disposizione di ciascuna regione
previo assenso degli interessati.
  L'amministrazione  di  provenienza,  in  caso  di insufficienza del
numero dei dipendenti consenzienti, entro tre mesi dalla scadenza del
termine  di  cui  al  secondo  comma mette a disposizione di ciascuna
regione  i dipendenti che hanno fatto domanda con precedenza a coloro
che  svolgevano  le  stesse  funzioni connesse con quelle trasferite,
tenendo  conto  dei titoli di cui all'art. 32; terzo comma, del testo
unico  approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 10
gennaio  1957,  n.  3. In mancanza o nell'insufficienza di domande le
amministrazioni   provvedono   d'ufficio,  sentito  il  consiglio  di
amministrazione,  a  mettere  a  disposizione  di  ciascuna regione i
dipendenti  che  risultano  in  possesso  di minori titoli fra quelli
indicati  nell'art.  32,  terzo  comma, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
  Al  personale contemplato dal presente articolo che viene destinato
ad  ufficio  in  sede  diversa  da  quella  dell'ufficio  statale  di
provenienza,  anche  a  domanda, competono le indennita' e i rimborsi
connessi  al  trasferimento  in  base  alla  normativa  vigente per i
dipendenti statali.