Art. 113.
                  Enti nazionali ed interregionali

  Gli  enti  nazionali  ed  interregionali, che operano in tutto o in
parte  nelle  materie contemplate dal presente decreto e per le quali
le  funzioni amministrative sono trasferite o delegate alle regioni o
attribuite  agli  enti  locali  ai  sensi  degli  articoli precedenti
indicati  nella tabella B, compresa l'annotazione finale, allegata al
presente  decreto,  sono  sottoposti alla seguente procedura, rivolta
preliminarmente anche ad accertare se siano pubblici o privati.
  Entro  trenta  giorni  dalla data di entrata in vigore del presente
decreto  il  legale  rappresentante  di  ciascun  ente  comunica alla
Presidenza   del   Consiglio  dei  Ministri,  alla  presidenza  della
Commissione   parlamentare   per   le  questioni  regionali  ed  alla
presidenza  di  ciascuna  regione,  tutti  gli  elementi  utili  alla
individuazione delle funzioni esercitate, con specifico riferimento a
quelle  svolte nel territorio di ciascuna regione, nonche' dei beni e
del personale, distinti per qualifica e per funzioni, e delle entrate
con specifica indicazione della loro natura.
  Entro  i  successivi  30  giorni le regioni, anche in assenza della
comunicazione  di cui al precedente comma, fanno pervenire le proprie
osservazioni alla Commissione parlamentare per le questioni regionali
ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri indicando espressamente
gli  enti  che,  a  loro  giudizio,  svolgono  funzioni integralmente
comprese  in quelle che il presente decreto trasferisce o delega alle
regioni  o attribuisce agli enti locali nonche' le funzioni svolte in
materia  di  competenza  regionale  o  locale  dagli  enti  che siano
titolari anche di funzioni statali residue.
  Entro  i  successivi  45  giorni  il  Presidente  del Consiglio dei
Ministri,  su proposta della commissione tecnica di cui al terzultimo
comma,  sottopone  alla  Commissione  parlamentare  per  le questioni
regionali  schemi  di  decreto  relativi  sia  agli enti che svolgono
funzioni integralmente trasferite, delegate o attribuite alle regioni
o  agli  enti  locali  e  sia  agli  enti che svolgono anche funzioni
residue,  indicando  specificatamente, per queste ultime, la parte di
beni,  di  mezzi  finanziari  e di personale di cui non si propone il
trasferimento alle regioni o agli enti locali.
  Entro   i   successivi   quarantacinque   giorni   la   Commissione
parlamentare   per   le   questioni   regionali  esprime  le  proprie
osservazioni in relazione a ciascuno degli enti.
  Acquisite le osservazioni della Commissione parlamentare il Governo
adotta,  su  conforme  parere  della commissione di cui al terzultimo
comma, distinti decreti per ciascun ente.
  Il  decreto contiene l'elenco delle funzioni residue non rientranti
nelle materie di cui al presente decreto, l'individuazione dei beni e
del  personale indispensabili all'espletamento delle funzioni residue
dell'ente,  la  indicazione  dell'ammontare  complessivo  delle spese
sostenute  dall'ente  per  l'assolvimento delle funzioni trasferite o
delegate,  ivi  comprese  le spese generali di amministrazione, o una
quota  di esse nel caso all'ente residuino altre funzioni. Il decreto
attribuisce  altresi'  alle  regioni  i  beni  e il personale ad esse
spettanti.
  Nel  caso  di  enti  pubblici  per  i  quali  sia  stata  accertata
l'insussistenza   di   funzioni   residue   il  decreto  ne  dichiara
l'estinzione.
  Il  trasferimento  delle  funzioni  degli  enti  di cui al presente
articolo decorre dal 1 aprile 1978.
  In  ogni  caso  qualora  il  1 luglio 1978 non sia stato emanato il
decreto di cui ai precedenti commi, ne' abbiano provveduto in materia
le   leggi  statali  di  cui  agli  articoli  25  e  34,  cessa  ogni
contribuzione,  finanziamento o sovvenzione a carico dello Stato o di
altri  enti  pubblici a qualsiasi titolo erogato, a favore degli enti
di cui alla tabella B.
  Le  somme  di cui al comma precedente, nonche', quelle derivanti da
contributi  versati  agli enti di cui al comma precedente da soggetti
obbligati   o   derivanti   da   trattenute  su  salari  o  stipendi,
retribuzioni,   compensi,  pensioni  od  assegni  continuativi,  sono
versati  in  apposito conto corrente infruttifero presso la tesoreria
centrale  dello  Stato;  fanno eccezione per gli enti di cui al primo
comma   dell'art.   116   le   ritenute   destinate  dalla  legge  al
perseguimento dei fini associativi.
  Dalla  data  predetta  le  regioni  assicurano la continuita' delle
prestazioni  previste  a  carico degli enti per i quali non sia stato
ancora emanato il decreto di cui ai precedenti commi. A tale scopo le
regioni  potranno  avvalersi delle strutture e dei servizi degli enti
stessi;  per  il finanziamento degli oneri derivanti dalla erogazione
delle  prestazioni  anzidette  le  somme  iscritte nel conto corrente
infruttifero  di  cui  al  comma  precedente  sono  ripartite  tra le
regioni,  dedotta la quota spettante alle regioni a statuto speciale,
secondo  i  criteri stabiliti dall'art. 8 della legge 16 maggio 1970,
n. 281.
  La  commissione  tecnica  di  cui al presente articolo nominata con
decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri e' composta da 20
membri dei quali 10 designati dal Consiglio dei Ministri, 6 designati
dalle regioni, 3 dall'ANCI, 1 dall'UPl.
  I  rappresentanti  regionali  vengono  scelti  dal  Presidente  del
Consiglio  in una rosa composta da 21 designati da ciascuna regione a
statuto   ordinario,  dalle  regioni  a  statuto  speciale  (Sicilia,
Sardegna,  Valle  d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia) e dalle province di
Trento e Bolzano.
  La  commissione  ha  sede  presso  la Presidenza del Consiglio e si
avvale    dei    servizi   e   dell'organizzazione   della   pubblica
amministrazione.