Art. 114. 
                   Enti di assistenza a categorie 
 
  La commissione di cui al terzultimo comma del precedente art.  113,
trascorso il termine di cui al secondo comma del  medesimo  articolo,
individua preliminarmente quali enti preposti ad erogare  prestazioni
assistenziali, fra quelli inclusi nella allegata tabella B,  compresa
l'annotazione finale, derivano  la  parte  prevalente  delle  proprie
entrate da contributi che, in  forza  di  legge,  sono  a  carico  di
persone fisiche o di persone giuridiche diverse  dallo  Stato,  dalle
regioni   e   dagli   enti   locali   territoriali.   Effettuata   la
individuazione, la commissione ne da' comunicazione  alla  Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri,  alla  Presidenza  della   Commissione
parlamentare  per  le  questioni  regionali  ed   ai   singoli   enti
interessati. 
  La commissione, ottemperato a quanto disposto dal comma precedente,
promuove per tali enti la procedura prevista dal terzo e quarto comma
dell'art. 113 e sospende, sino alla scadenza  di  dodici  mesi  dalla
data  della  comunicazione  fatta  ai  singoli  enti,   l'adempimento
previsto dal quarto comma del citato articolo. 
  Qualora nei dodici mesi successivi alla  comunicazione  di  cui  al
precedente comma  gli  interessati  alla  contribuzione  obbligatoria
promuovano associazioni nazionali volontarie di assistenza al fine di
garantirsi  la  continuita'  delle  prestazioni  assistenziali,  tali
associazioni possono ottenere, nei modi e  alle  condizioni  previsti
dai successivi commi, la concessione in uso di parte  o  di  tutti  i
beni degli enti di cui al primo comma. 
  Le associazioni di cui al  comma  precedente,  qualora  comprendano
almeno il trenta per cento dei  soggetti  tenuti  alla  contribuzione
obbligatoria  e  dispongano  di  entrate  derivanti   da   contributi
volontari tali da  consentire  l'adempimento  dei  fini  associativi,
possono rivolgere domanda alla Presidenza del Consiglio dei  Ministri
per la concessione dei beni  dell'ente  al  quale  sono  destinati  i
contributi obbligatori degli aderenti all'associazione. 
  La Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro trenta  giorni  dal
ricevimento, trasmette la domanda alla commissione di  cui  al  primo
comma, la quale previo accertamento  dell'esistenza  dei  presupposti
per la concessione, formula entro sessanta giorni la sua proposta  in
ordine ai beni da dare in concessione. Con riferimento alla  proposta
di concedere in uso tutti o parte dei beni dell'ente, la  commissione
provvede  altresi',  contestualmente,  all'adempimento  previsto  dal
quarto comma dell'art. 113 per l'emanazione del  decreto  secondo  il
disposto del sesto comma del citato articolo. I  beni  oggetto  della
concessione vengono preliminarmente trasferiti  al  patrimonio  dello
Stato. 
  La concessione dei beni ad ogni singola  associazione  e'  disposta
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed e'  regolata
da apposita convenzione. La convenzione deve prevedere, tra  l'altro,
le procedure e le modalita' per  la  revoca  senza  indennizzo  della
concessione stessa, qualora l'associazione volontaria non  adempia  i
compiti per i quali ha ottenuto l'uso dei beni. In tal  caso  i  beni
mobili ed immobili,  oggetto  della  revoca,  vengono  destinati  con
decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  alla  regione
competente per territorio. 
  Al di fuori dei casi previsti nei commi precedenti, le associazioni
costituitesi secondo le norme  del  presente  articolo  non  potranno
fruire, a qualsiasi titolo, di contributi a carico dello Stato  e  di
altri enti pubblici. 
  La commissione di cui al terzultimo comma dello art.  113,  qualora
entro il termine di dodici mesi, previsto dal secondo comma,  non  le
sia pervenuta alcuna domanda, provvede,  per  i  singoli  enti,  agli
adempimenti sospesi ed esprime  il  previsto  parere  ai  fini  della
emanazione del relativo decreto. 
  Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto la  legge
della Repubblica provvede a disciplinare la  materia  dei  contributi
obbligatori destinati agli enti di cui al presente articolo. 
  Trascorso l'anno senza che sia stata emanata la  legge  di  cui  al
comma precedente, nel caso si sia verificata l'ipotesi contenuta  nei
commi 3, 4, 5 e 6, i contributi obbligatori cessano nei confronti  di
coloro che si siano associati agli enti di cui al presente articolo.