Art. 115. Enti a struttura associativa Gli enti di cui all'allegata tabella B, compresa l'annotazione finale, che abbiano una struttura associativa, continuano a sussistere come enti morali assumendo la personalita' giuridica di diritto privato con il decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo precedente e ad essi individualmente relativo. Essi conservano la titolarita' dei beni necessari allo svolgimento delle attivita' associative, nonche' di quelle derivanti da atti di liberalita' o contributi degli associati. Alla individuazione dei beni di cui sopra si provvede con il decreto di cui al precedente articolo. Il decreto di cui al presente articolo dispone l'erogazione, fino al 31 dicembre 1979, di un contributo per il sostegno dell'attivita' associativa delle persone giuridiche private costituite ai sensi del presente articolo. Dopo tale data lo Stato, per sostenere l'attivita' di promozione sociale e tutela degli associati, con apposite leggi potra' assegnare contributi a quelle associazioni nazionali che statutariamente e concretamente dimostreranno di perseguire fini socialmente e moralmente rilevanti.