Art. 115.
                    Enti a struttura associativa

  Gli  enti  di  cui  all'allegata  tabella B, compresa l'annotazione
finale,   che   abbiano   una  struttura  associativa,  continuano  a
sussistere  come  enti  morali assumendo la personalita' giuridica di
diritto  privato  con  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica
emanato  ai  sensi dell'articolo precedente e ad essi individualmente
relativo.  Essi  conservano  la  titolarita'  dei beni necessari allo
svolgimento  delle attivita' associative, nonche' di quelle derivanti
da atti di liberalita' o contributi degli associati.
  Alla  individuazione  dei  beni  di  cui  sopra  si provvede con il
decreto di cui al precedente articolo.
  Il  decreto  di cui al presente articolo dispone l'erogazione, fino
al  31 dicembre 1979, di un contributo per il sostegno dell'attivita'
associativa  delle persone giuridiche private costituite ai sensi del
presente articolo. Dopo tale data lo Stato, per sostenere l'attivita'
di  promozione  sociale  e tutela degli associati, con apposite leggi
potra'  assegnare  contributi  a  quelle  associazioni  nazionali che
statutariamente  e  concretamente  dimostreranno  di  perseguire fini
socialmente e moralmente rilevanti.