Art. 118.
                    Continuita' delle prestazioni

  Le   regioni   assicurano,   anche   con  atti  amministrativi,  la
continuita'  delle  prestazioni  agli assistiti fino all'approvazione
delle leggi regionali di riordino delle funzioni trasferite.
  Allo  stesso  fine possono stipulare apposite convenzioni con altre
regioni o con enti pubblici o privati.