Art. 119.
            Attivita' residue degli enti pubblici estinti

  Le  funzioni  amministrative  degli  enti pubblici, di cui all'art.
113, continuano ad essere esercitate nelle regioni a statuto speciale
mediante  ufficio  stralcio,  fino  a  quando  non sara' diversamente
disposto con le norme di attuazione degli statuti speciali o di altre
leggi dello Stato.