Art. 120. Entrate degli enti pubblici Le entrate degli enti pubblici nazionali e locali, comprese quelle di carattere tributario, previste da disposizioni di legge vigenti, sono interamente attribuite alle regioni, se alle stesse sono state trasferite le funzioni amministrative da essi esercitate, o limitatamente alla parte pertinente alle funzioni amministrative trasferite, se essi esercitano funzioni amministrative anche in materie diverse da quelle contemplate nel presente decreto. Analogamente si procede, intendendosi sostituiti comuni, province o comunita' montane alle regioni, quando le relative funzioni siano attribuite a comuni, province o comunita' montane. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle entrate degli enti di cui all'art. 114, preposti alla erogazione di prestazioni assistenziali, quando tali entrate derivano da contributi posti a carico, in forza di legge, di categorie di lavoratori dipendenti o autonomi, di datori di lavoro, degli stessi beneficiari dell'assistenza o di gestioni previdenziali. Tali entrate affluiscono al bilancio dello Stato. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano ai contributi di persone fisiche e giuridiche private nell'ipotesi di cui all'art. 115 nonche' alle entrate destinate all'esercizio delle funzioni amministrative non trasferite nelle regioni a statuto speciale.