Art. 120.
                     Entrate degli enti pubblici

  Le  entrate degli enti pubblici nazionali e locali, comprese quelle
di  carattere  tributario, previste da disposizioni di legge vigenti,
sono  interamente  attribuite alle regioni, se alle stesse sono state
trasferite   le   funzioni   amministrative  da  essi  esercitate,  o
limitatamente  alla  parte  pertinente  alle  funzioni amministrative
trasferite,  se  essi  esercitano  funzioni  amministrative  anche in
materie diverse da quelle contemplate nel presente decreto.
  Analogamente si procede, intendendosi sostituiti comuni, province o
comunita'  montane  alle  regioni,  quando le relative funzioni siano
attribuite a comuni, province o comunita' montane.
  Le  disposizioni  di  cui ai commi precedenti non si applicano alle
entrate  degli  enti di cui all'art. 114, preposti alla erogazione di
prestazioni assistenziali, quando tali entrate derivano da contributi
posti  a  carico,  in  forza  di  legge,  di  categorie di lavoratori
dipendenti  o autonomi, di datori di lavoro, degli stessi beneficiari
dell'assistenza o di gestioni previdenziali. Tali entrate affluiscono
al bilancio dello Stato.
  Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano ai contributi
di  persone fisiche e giuridiche private nell'ipotesi di cui all'art.
115  nonche'  alle  entrate  destinate  all'esercizio  delle funzioni
amministrative non trasferite nelle regioni a statuto speciale.