Art. 121. 
Percezione e ripartizione delle  entrate  gia'  spettanti  agli  enti
                              pubblici 
 
  Le  entrate  di  cui  al  primo  comma  dell'articolo   precedente,
derivanti da contributi o imposizioni a carico di persone  fisiche  o
giuridiche o comunque a queste riferibili o pertinenti a beni  mobili
o immobili, sono percepite direttamente dalla regione nella quale  si
trova il rispettivo domicilio fiscale o  sono  situati  i  beni,  con
l'osservanza dell'art. 14 della legge 16  maggio  1970,  n.  281,  in
quanto applicabile. 
  Le entrate di cui sopra saranno direttamente percepite dai  comuni,
province o comunita'  montane  nel  caso  in  cui  siano  relative  a
funzioni trasferite a questi enti.