Art. 121. Percezione e ripartizione delle entrate gia' spettanti agli enti pubblici Le entrate di cui al primo comma dell'articolo precedente, derivanti da contributi o imposizioni a carico di persone fisiche o giuridiche o comunque a queste riferibili o pertinenti a beni mobili o immobili, sono percepite direttamente dalla regione nella quale si trova il rispettivo domicilio fiscale o sono situati i beni, con l'osservanza dell'art. 14 della legge 16 maggio 1970, n. 281, in quanto applicabile. Le entrate di cui sopra saranno direttamente percepite dai comuni, province o comunita' montane nel caso in cui siano relative a funzioni trasferite a questi enti.