Art. 122. Personale degli enti pubblici Il personale in servizio in base ad atti adottati entro la data del 24 febbraio 1977, presso le strutture operative periferiche degli enti pubblici nazionali e interregionali le cui funzioni siano trasferite o delegate alle regioni a norma del presente decreto e che sia strettamente indispensabile all'esercizio delle funzioni medesime, e' posto a disposizione delle regioni medesime. I contingenti del personale da mettere a disposizione delle regioni ai sensi del precedente comma saranno determinati con medesimo procedimento di cui all'art. 112, secondo comma, entro sessanta giorni dall'emanazione dei provvedimenti con i quali saranno individuati e per ciascun ente le funzioni trasferite o delegate alle regioni. Col medesimo provvedimento detto personale sara' ripartito tra le regioni, tenendo conto delle richieste formulate da ciascuna di queste. Il personale degli enti pubblici, non compreso fra quello trasferito alle regioni ai sensi del primo comma, e' assegnato alle amministrazioni statali ed inquadrato nei ruoli unici di cui all'art. 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382, con effetto dalla data di trasferimento delle funzioni amministrative. I dipendenti degli enti di cui al primo comma dell'art. 115 trasferiti allo Stato ai sensi del presente decreto, che si dichiarino disponibili, sono comandati a prestare servizio presso gli enti di provenienza, che ne fanno richiesta e ne assumono ogni onere.