Art. 122.
                    Personale degli enti pubblici

  Il personale in servizio in base ad atti adottati entro la data del
24  febbraio  1977,  presso  le strutture operative periferiche degli
enti  pubblici  nazionali  e  interregionali  le  cui  funzioni siano
trasferite o delegate alle regioni a norma del presente decreto e che
sia   strettamente   indispensabile   all'esercizio   delle  funzioni
medesime, e' posto a disposizione delle regioni medesime.
  I contingenti del personale da mettere a disposizione delle regioni
ai  sensi  del  precedente  comma  saranno  determinati  con medesimo
procedimento  di  cui  all'art.  112,  secondo  comma, entro sessanta
giorni   dall'emanazione   dei  provvedimenti  con  i  quali  saranno
individuati e per ciascun ente le funzioni trasferite o delegate alle
regioni.
  Col  medesimo  provvedimento detto personale sara' ripartito tra le
regioni,  tenendo  conto  delle  richieste  formulate  da ciascuna di
queste.
  Il   personale   degli  enti  pubblici,  non  compreso  fra  quello
trasferito  alle  regioni ai sensi del primo comma, e' assegnato alle
amministrazioni statali ed inquadrato nei ruoli unici di cui all'art.
6  della  legge  22  luglio  1975,  n. 382, con effetto dalla data di
trasferimento delle funzioni amministrative.
  I  dipendenti  degli  enti  di  cui  al  primo  comma dell'art. 115
trasferiti   allo  Stato  ai  sensi  del  presente  decreto,  che  si
dichiarino disponibili, sono comandati a prestare servizio presso gli
enti di provenienza, che ne fanno richiesta e ne assumono ogni onere.