Art. 123.
                Sistemazione definitiva del personale

  Entro un anno dalla entrata in vigore dei provvedimenti di cui agli
articoli  112  e  122,  le  regioni  provvedono  con  proprie leggi a
determinare  la  definitiva  destinazione  del personale posto a loro
disposizione,  prevedendone  l'assegnazione  ai  propri uffici o agli
enti   locali,   in   relazione  alla  distribuzione  delle  funzioni
trasferite  o  delegate alle regioni o attribuite agli enti locali ai
sensi del presente decreto.
  Le  regioni  determinano,  altresi',  d'intesa  con gli enti locali
interessati,  la  ripartizione  tra  gli stessi del personale ad essi
assegnato  assicurando  in  ogni caso agli enti medesimi la provvista
dei mezzi finanziari per far fronte ai corrispondenti oneri.
  Entro 60 giorni dall'entrata in vigore delle leggi regionali di cui
al primo comma, le regioni e gli enti locali provvedono ad inquadrare
nei  propri ruoli il personale di ruolo e a definire la posizione del
personale non di ruolo, assegnato ai propri uffici.
  Fino  all'entrata  in vigore dei provvedimenti di cui al precedente
comma,  il personale posto a disposizione della regione e' utilizzato
in  via  provvisoria  secondo le determinazioni di questa, presso gli
uffici regionali o quelli degli enti locali, d'intesa con questi.
  Fino   alla   stessa   data,   detto   personale   e'  amministrato
dall'amministrazione   di   provenienza   e  ad  esso  continuano  ad
applicarsi le norme in vigore alla data del 24 febbraio 1977 relative
allo  stato  giuridico  ed  al  trattamento  economico  di attivita',
previdenza, quiescenza e assistenza.
  Nel  caso  in  cui  l'ente  venga  soppresso,  col provvedimento di
soppressione    saranno    stabilite    altresi'    le    norme   per
l'amministrazione  provvisoria  del  personale  posto  a disposizione
delle regioni.
  Le regioni rimborsano allo Stato o all'ente pubblico di provenienza
le spese sostenute dalla data dell'effettiva messa a disposizione del
personale  medesimo  alla  data  dell'inquadramento  o comunque della
definitiva assegnazione agli uffici regionali o agli enti locali.
  Con  effetto dalla data di inquadramento di cui al precedente comma
vengono  ridotti  in  misura  corrispondente  i  ruoli organici e gli
eventuali  contingenti di personale non di ruolo dell'amministrazione
dello Stato cui appartiene il personale trasferito.