Art. 124.
            Posizione economica del personale trasferito

  Al  personale trasferito alle regioni, a norma degli articoli 112 e
122  del  presente  decreto, sono fatte salve le posizioni economiche
rispettivamente gia' acquisite nel ruolo di provenienza.
  La  meta'  dei  posti  comunque  disponibili nei ruoli organici del
personale  di  ciascuna  regione entro un anno dall'entrata in vigore
del  presente  decreto, dopo che sia stato effettuato l'inquadramento
di  cui  agli  articoli precedenti, e' riservata al personale di pari
qualifica  gia'  destinato  ad  altra  regione  che faccia domanda di
esservi trasferito.