Art. 125.
                           Affari pendenti

  Le  amministrazioni dello Stato, di cui sono trasferite le funzioni
amministrative,  provvedono  a  consegnare entro il 31 gennaio 1978 a
ciascuna  regione  interessata  con elenchi nominativi gli atti degli
uffici  non trasferiti concernenti le suddette funzioni e relativi ad
affari  non  ancora  esauriti  ovvero  a  questioni o disposizioni di
massima.
  Resta  di competenza degli organi dello Stato o degli enti pubblici
interessati   la  definizione  dei  procedimenti  amministrativi  che
abbiano comportato assunzione di impegni di spesa anche nel conto dei
residui anteriormente alla data del 1 gennaio 1978.
  Rimane, parimenti, di competenza degli organi dello Stato con oneri
a  carico  del  bilancio  statale,  la  liquidazione  delle ulteriori
annualita'  di  spese  pluriennali  a carico di esercizi successivi a
quello   di   trasferimento  delle  funzioni  alla  regione,  qualora
l'impegno  relativo  alla  prima  annualita'  abbia  fatto  carico ad
esercizi finanziari anteriori al detto trasferimento.