Art. 126. Soppressione e riduzione di capitoli del bilancio dello Stato I capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio dello Stato relativi, in tutto o in parte, alle funzioni trasferite alle regioni o attribuite agli enti locali sono soppressi ai sensi e per gli anni indicati dal presente decreto. Nel caso in cui i capitoli iscritti in bilancio siano relativi a spese concernenti solo in parte le funzioni trasferite, le somme corrispondenti alle funzioni che residuano alla competenza statale sono iscritte con decreto del Ministro per il tesoro in capitoli nuovi, la cui denominazione deve corrispondere alle funzioni medesime. E' vietato conservare o istituire nel bilancio dello Stato capitoli con le stesse denominazioni e finalita' di quelli soppressi, e comunque relativi a spese concernenti le funzioni trasferite. Le disposizioni contenute nei commi 1, 2 e 3 del presente articolo sono estese anche ai capitoli di spesa relativi, in tutto o in parte, alle funzioni trasferite con decreti legislativi di attuazione dell'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Tra i capitoli soppressi ai sensi del precedente primo comma sono compresi quelli relativi a fondi destinati ad essere ripartiti fra le regioni per le finalita' previste dalle leggi che li hanno istituiti, con esclusione delle quote di tali fondi da attribuire alle regioni a statuto speciale.