Art. 126.
    Soppressione e riduzione di capitoli del bilancio dello Stato

  I capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio dello
Stato  relativi,  in  tutto o in parte, alle funzioni trasferite alle
regioni  o  attribuite agli enti locali sono soppressi ai sensi e per
gli anni indicati dal presente decreto.
  Nel  caso  in  cui i capitoli iscritti in bilancio siano relativi a
spese  concernenti  solo  in  parte  le funzioni trasferite, le somme
corrispondenti  alle  funzioni  che residuano alla competenza statale
sono  iscritte  con  decreto  del  Ministro per il tesoro in capitoli
nuovi,   la   cui  denominazione  deve  corrispondere  alle  funzioni
medesime.
  E' vietato conservare o istituire nel bilancio dello Stato capitoli
con  le  stesse  denominazioni  e  finalita'  di  quelli soppressi, e
comunque relativi a spese concernenti le funzioni trasferite.
  Le  disposizioni contenute nei commi 1, 2 e 3 del presente articolo
sono estese anche ai capitoli di spesa relativi, in tutto o in parte,
alle  funzioni  trasferite  con  decreti  legislativi  di  attuazione
dell'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
  Tra  i  capitoli soppressi ai sensi del precedente primo comma sono
compresi quelli relativi a fondi destinati ad essere ripartiti fra le
regioni per le finalita' previste dalle leggi che li hanno istituiti,
con esclusione delle quote di tali fondi da attribuire alle regioni a
statuto speciale.