Art. 127.
                Determinazione delle spese aggiuntive

  Le  spese  aggiuntive  connesse  al  trasferimento  delle  funzioni
amministrative  di cui al presente decreto sono determinate, ai sensi
dell'art.   18  della  legge  16  maggio  1970,  n.  281,  applicando
all'ammontare   delle   soppressioni  e  riduzioni  di  stanziamenti,
determinate   ai   sensi   del   precedente  art.  126,  le  seguenti
percentuali:
    a) spese di natura operativa corrente, 28 per cento;
    b) spese di natura operativa in conto capitale, 18 per cento;
    c) spese di personale ed accessori, 20 per cento;
    d) spese di funzionamento 25 per cento.