Art. 127. Determinazione delle spese aggiuntive Le spese aggiuntive connesse al trasferimento delle funzioni amministrative di cui al presente decreto sono determinate, ai sensi dell'art. 18 della legge 16 maggio 1970, n. 281, applicando all'ammontare delle soppressioni e riduzioni di stanziamenti, determinate ai sensi del precedente art. 126, le seguenti percentuali: a) spese di natura operativa corrente, 28 per cento; b) spese di natura operativa in conto capitale, 18 per cento; c) spese di personale ed accessori, 20 per cento; d) spese di funzionamento 25 per cento.