Art. 128.
             Determinazione del fondo di cui all'art. 8
                 della legge 16 maggio 1970, n. 281

  In  attuazione  di  quanto disposto alla lettera f) del primo comma
dell'art.  1  della  legge  22 luglio 1975, n. 382 ed in applicazione
dell'art.  19  della  legge 16 maggio 1970, n. 281 e con la procedura
ivi  prevista, le quote dei tributi erariali, di cui all'art. 8 della
citata  legge  n.  281  del  1970,  verranno  determinate  in modo da
assicurare   un   incremento  del  fondo  comune  pari  all'ammontare
complessivo  delle  spese  eliminate  dal  bilancio  dello  Stato  in
relazione  alle  funzioni  trasferite  alle  regioni  con il presente
decreto    e    delle    relative    spese    aggiuntive   risultanti
dall'applicazione del precedente art. 127.
  Per  l'anno  1978  la  consistenza  del fondo comune determinata ai
sensi del terzo comma dell'art. 1 della legge 10 maggio 1976, n. 356,
e'  incrementata  di  un importo pari all'ammontare complessivo delle
spese  eliminate  dal bilancio dello Stato in relazione alle funzioni
trasferite  alle  regioni  con  il  presente decreto e delle relative
spese  aggiuntive  risultanti  dall'applicazione  del precedente art.
127.
  A  partire  dallo  stesso  anno  1978  il  fondo comune e' altresi'
integrato  di  un  importo  pari agli stanziamenti per spese correnti
soppressi  dal  bilancio  dello  Stato ai sensi dell'ultimo comma del
precedente  articolo  126,  che verranno assegnati alle regioni con i
criteri   e   per  la  durata  previsti  dalle  leggi  che  li  hanno
autorizzati.
  Per  gli  anni  dal  1979  al 1981 la consistenza del fondo comune,
determinata  ai  sensi  del  terzo  comma  dell'art. 1 della legge 10
maggio  1976,  n.  356, e' incrementata in ciascun anno di un importo
pari  all'ammontare  complessivo  delle  spese eliminate dal bilancio
dello Stato in relazione alle funzioni trasferite alle regioni con il
presente  decreto  e delle relative spese aggiuntive, aumentato della
quota  risultante  dall'applicazione,  all'anzidetto  importo,  della
percentuale  di  incremento  del  gettito complessivo delle entrate -
indicate  al  primo  comma  dell'art. 1 della citata legge n. 356 del
1976  -  risultante  dalle  previsioni  di entrata del bilancio dello
Stato   di   ogni   anno  finanziario  rispetto  a  quelle  dell'anno
finanziario  1978,  sulla base dei progetti di bilancio presentati al
Parlamento.
  E' fatta salva la garanzia di cui al quarto comma dell'art. 1 della
legge 10 maggio 1976, n. 356.
  La   ripartizione  del  fondo  comune,  determinato  ai  sensi  dei
precedenti  commi,  viene  effettuata con i criteri di cui all'ultimo
comma dell'art. 1 della citata legge n. 356 del 1976.