Art. 129.
             Determinazione del fondo di cui all'art. 9
                 della legge 16 maggio 1970, n. 281

  I capitoli relativi a spese di investimento, soppressi o ridotti ai
sensi del precedente art. 126, esclusi quelli di cui all'ultimo comma
dello  stesso  articolo,  e  le  relative  spese  aggiuntive vanno ad
incrementare  l'ammontare del fondo istituito dall'art. 9 della legge
16  maggio  1970,  n. 281, ad integrazione della quota prevista dalla
lettera  a)  dell'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356. Le somme
cosi'  trasferite  vengono  computate ai fini dell'applicazione della
lettera  b)  del  citato art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356, a
far tempo dal 1979.
  I capitoli relativi a spese di investimento, soppressi o ridotti ai
sensi  dell'ultimo  comma dell'art. 126 citato, vanno ad incrementare
l'ammontare  del  fondo  istituito  dall'art. 9 della legge 16 maggio
1970,  n.  281, ad integrazione della quota prevista dalla lettera c)
dell'art.  2  della legge 10 maggio 1976, n. 356 e verranno assegnati
alle  regioni  con i criteri e per la durata previsti dalle leggi che
li hanno autorizzati.