Art. 131. Determinazione delle spese per le funzioni delegate Gli stanziamenti di spesa relativi a funzioni delegate alle regioni verranno determinati annualmente in sede di formazione del bilancio dello Stato, sentita la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e verranno ripartiti fra le regioni con deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta dei Ministri nel cui ambito di competenza ricadano le funzioni delegate, di concerto con il Ministro per le regioni. Per lo svolgimento da parte delle regioni delle funzioni amministrative loro delegate in base al presente decreto sara' attribuita alle medesime, per le spese di funzionamento, una somma pari al 10% dello ammontare delle spese operative connesse all'esercizio della delega stessa.