Art. 131.
         Determinazione delle spese per le funzioni delegate

  Gli stanziamenti di spesa relativi a funzioni delegate alle regioni
verranno  determinati  annualmente in sede di formazione del bilancio
dello Stato, sentita la commissione interregionale di cui all'art. 13
della  legge  16  maggio  1970,  n.  281, e verranno ripartiti fra le
regioni  con deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta dei
Ministri  nel cui ambito di competenza ricadano le funzioni delegate,
di concerto con il Ministro per le regioni.
  Per   lo   svolgimento   da  parte  delle  regioni  delle  funzioni
amministrative  loro  delegate  in  base  al  presente  decreto sara'
attribuita  alle  medesime,  per le spese di funzionamento, una somma
pari   al   10%   dello  ammontare  delle  spese  operative  connesse
all'esercizio della delega stessa.