Art. 132. Assegnazione di fondi alle province ed ai comuni per l'esercizio delle funzioni di interesse locale Per l'assegnazione alle province ed ai comuni delle somme necessarie allo svolgimento delle funzioni amministrative loro attribuite in base al presente decreto, e' istituito un apposito fondo da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Il fondo di cui al precedente comma, per l'anno 1978, e' stabilito in una somma corrispondente alle soppressioni e riduzioni operate nel bilancio dello Stato, aumentata delle spese aggiuntive calcolate ai sensi del precedente art. 127. Il Ministro per il tesoro ripartira' con proprio decreto il fondo anzidetto fra province e comuni avendo anche riguardo alle rispettive popolazioni, con riferimento ai dati ufficiali ISTAT del penultimo anno precedente a quello della ripartizione, nonche' alle rispettive superfici, sentite le rappresentanze dell'UPI e dell'ANCI.