Art. 132.
Assegnazione di fondi  alle  province  ed  ai  comuni per l'esercizio
                 delle funzioni di interesse locale

  Per   l'assegnazione   alle  province  ed  ai  comuni  delle  somme
necessarie   allo  svolgimento  delle  funzioni  amministrative  loro
attribuite  in  base  al  presente  decreto, e' istituito un apposito
fondo  da  iscriversi  nello  stato  di  previsione  della  spesa del
Ministero del tesoro.
  Il  fondo di cui al precedente comma, per l'anno 1978, e' stabilito
in una somma corrispondente alle soppressioni e riduzioni operate nel
bilancio  dello  Stato, aumentata delle spese aggiuntive calcolate ai
sensi del precedente art. 127.
  Il  Ministro  per il tesoro ripartira' con proprio decreto il fondo
anzidetto fra province e comuni avendo anche riguardo alle rispettive
popolazioni,  con  riferimento  ai dati ufficiali ISTAT del penultimo
anno  precedente a quello della ripartizione, nonche' alle rispettive
superfici, sentite le rappresentanze dell'UPI e dell'ANCI.