Art. 133.
                  Assegnazione di quote aggiuntive

  Le  regioni  con  proprie  leggi  provvedono a determinare la quota
delle  entrate  aggiuntive  loro  spettanti  da  assegnare  agli enti
locali,  in relazione alle funzioni ad essi attribuite dalle regioni,
assicurando  agli enti medesimi l'integrale copertura dei nuovi oneri
che graveranno su di essi.
  Fino  a  quando  le leggi regionali non avranno provveduto ai sensi
del  comma  precedente, le regioni attribuiranno agli enti locali una
percentuale  -  determinata  con decreto del Presidente del Consiglio
dei  Ministri,  di concerto con il Ministro per il tesoro, sentita la
commissione  Interregionale - della quota aggiuntiva del fondo di cui
all'art.  8  della legge 16 maggio 1970, n. 281, ad esse spettante ai
sensi del presente decreto.
  Salvo  quanto  disposto  dal  precedente art. 123, alle esigenze di
personale, derivanti dalle attribuzioni agli enti locali territoriali
di cui al presente decreto, si fa fronte mediante ricorso a personale
incluso nel ruolo unico di cui all'art. 6, lettera b), della legge 22
luglio  1975,  n.  382. Gli oneri relativi restano a carico dell'ente
locale che ne usufruisce.