Art. 133. Assegnazione di quote aggiuntive Le regioni con proprie leggi provvedono a determinare la quota delle entrate aggiuntive loro spettanti da assegnare agli enti locali, in relazione alle funzioni ad essi attribuite dalle regioni, assicurando agli enti medesimi l'integrale copertura dei nuovi oneri che graveranno su di essi. Fino a quando le leggi regionali non avranno provveduto ai sensi del comma precedente, le regioni attribuiranno agli enti locali una percentuale - determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentita la commissione Interregionale - della quota aggiuntiva del fondo di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ad esse spettante ai sensi del presente decreto. Salvo quanto disposto dal precedente art. 123, alle esigenze di personale, derivanti dalle attribuzioni agli enti locali territoriali di cui al presente decreto, si fa fronte mediante ricorso a personale incluso nel ruolo unico di cui all'art. 6, lettera b), della legge 22 luglio 1975, n. 382. Gli oneri relativi restano a carico dell'ente locale che ne usufruisce.