Art. 14.
                     Persone giuridiche private

  E'  delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative
di  organi  centrali  e periferici dello Stato concernenti le persone
giuridiche   di  cui  all'art.  12  del  codice  civile  che  operano
esclusivamente  nelle  materie  di  cui  al presente decreto e le cui
finalita' statutarie si esauriscono nell'ambito di una sola regione.