Art. 15.
Acquisto di immobili ed accettazione di donazioni, eredita' e legati

  E'    trasferito    alle   regioni   l'esercizio   delle   funzioni
amministrative concernenti l'acquisto di immobili e l'accettazione di
donazioni,  eredita'  e  legati  da  parte degli enti e delle persone
giuridiche  di  cui  all'art.  13  del  presente decreto. E' delegato
l'esercizio  delle  funzioni amministrative relative agli enti di cui
all'art. 14.