Art. 15. Acquisto di immobili ed accettazione di donazioni, eredita' e legati E' trasferito alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti l'acquisto di immobili e l'accettazione di donazioni, eredita' e legati da parte degli enti e delle persone giuridiche di cui all'art. 13 del presente decreto. E' delegato l'esercizio delle funzioni amministrative relative agli enti di cui all'art. 14.