Art. 16.
                       Circoscrizioni comunali

  Le  funzioni  amministrative  relative alla materia "circoscrizioni
comunali"  concernono: la determinazione dell'ambito territoriale dei
comuni  e  delle  relative  denominazioni  e sedi; la definizione dei
rapporti   fra  comuni  conseguenti  a  variazioni  territoriali;  il
regolamento  del  regime  di  separazione dei rapporti patrimoniali e
contabili fra comuni e loro frazioni.
  La  denominazione  delle borgate e frazioni e' attribuita ai comuni
ai sensi dell'art. 118 della Costituzione.
  Fino  all'entrata  in vigore della legge sulle autonomie locali non
possono  essere  istituiti  nuovi  comuni con popolazione inferiore a
5.000 abitanti.