Art. 16. Circoscrizioni comunali Le funzioni amministrative relative alla materia "circoscrizioni comunali" concernono: la determinazione dell'ambito territoriale dei comuni e delle relative denominazioni e sedi; la definizione dei rapporti fra comuni conseguenti a variazioni territoriali; il regolamento del regime di separazione dei rapporti patrimoniali e contabili fra comuni e loro frazioni. La denominazione delle borgate e frazioni e' attribuita ai comuni ai sensi dell'art. 118 della Costituzione. Fino all'entrata in vigore della legge sulle autonomie locali non possono essere istituiti nuovi comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.