Art. 17.
                      Materie del trasferimento

  Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative dello Stato
e degli enti di cui all'art. 1 nelle materie "polizia locale urbana e
rurale",    "beneficenza    pubblica",   "assistenza   sanitaria   ed
ospedaliera",  "istruzione  artigiana  e  professionale", "assistenza
scolastica",  "musei e biblioteche di enti locali", come attinenti ai
servizi sociali della popolazione di ciascuna regione.