Art. 20.
                   Controlli di pubblica sicurezza

  Resta  ferma  la  facolta'  degli ufficiali ed agenti di polizia di
pubblica  sicurezza di accedere in qualunque ora nei locali destinati
all'esercizio  di  attivita'  soggette ad autorizzazione di polizia a
norma  dell'articolo  precedente, al fine di vigilare sull'osservanza
delle  prescrizioni imposte da leggi o regolamenti dello Stato, delle
regioni e degli enti locali.