Art. 22.
                        Beneficenza pubblica

  Le  funzioni  amministrative  relative  alla  materia  "beneficenza
pubblica"  concernono  tutte  le  attivita' che attengono, nel quadro
della  sicurezza  sociale,  alla  predisposizione  ed  erogazione  di
servizi,  gratuiti o a pagamento, o di prestazioni economiche, sia in
denaro  che  in  natura, a favore dei singoli, o di gruppi, qualunque
sia  il titolo in base al quale sono individuati i destinatari, anche
quando  si  tratti  di  forme  di assistenza a categorie determinate,
escluse  soltanto le funzioni relative alle prestazioni economiche di
natura previdenziale.