Art. 23.
                           Specificazione

  Sono  comprese  nelle  funzioni  amministrative di cui all'articolo
precedente le attivita' relative:
    a)  all'assistenza  economica  in favore delle famiglie bisognose
dei detenuti e delle vittime del delitto;
    b) all'assistenza post-penitenziaria;
    c)   agli   interventi   in   favore   di  minorenni  soggetti  a
provvedimenti  delle autorita' giudiziarie minorili nell'ambito della
competenza amministrativa e civile;
    d) agli interventi di protezione sociale di cui agli articoli 8 e
seguenti della legge 20 febbraio 1958, n. 75.