Art. 24.
                       Competenze dello Stato

  Sono   di   competenza   dello  Stato  le  funzioni  amministrative
concernenti:
    1)  gli  interventi  di  primo  soccorso  in caso di catastrofe o
calamita' naturale di particolare gravita' o estensione;
    2)  gli interventi di prima assistenza in favore di profughi e di
rimpatriati  in  conseguenza di eventi straordinari ed eccezionali e,
per   i   profughi  stranieri,  limitatamente  al  periodo  di  tempo
strettamente  necessario  alle  operazioni  di  identificazione  e di
riconoscimento   della   qualifica   di  rifugiato,  ai  sensi  della
convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con la legge 24
luglio 1954, n. 722, e per il tempo di attesa per il trasferimento in
altri paesi;
    3)  gli interventi di protezione sociale prestati ad appartenenti
alle  Forze  armate dello Stato, all'Arma dei carabinieri, agli altri
Corpi di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e ai loro
familiari da enti ed organismi appositamente istituiti;
    4)   i   rapporti   in   materia   di  assistenza  con  organismi
assistenziali  stranieri  ed internazionali, nonche' la distribuzione
tra  le  regioni  di  prodotti destinati a finalita' assistenziali in
attuazione di regolamenti della Comunita' economica europea;
    5)  le  pensioni e gli assegni di carattere continuativo disposti
dalla  legge  in  attuazione  dell'art.  38  della  Costituzione, ivi
compresi le indennita' di disoccupazione e gli assegni a carico della
Cassa integrazione stipendi e salari;
    6)  l'attivita'  dei  CPABP  strettamente  limitata all'esercizio
delle  funzioni  di  cui al precedente punto 5) fino al riordinamento
dell'assistenza pubblica.