Art. 25. 
                       Attribuzioni ai comuni 
 
  Tutte le funzioni  amministrative  relative  all'organizzazione  ed
alla erogazione dei servizi di assistenza e di beneficenza, di cui ai
precedenti articoli 22 e 23,  sono  attribuite  ai  comuni  ai  sensi
dell'art. 118, primo comma, della Costituzione. 
  La regione determina con legge, sentiti i comuni  interessati,  gli
ambiti territoriali adeguati alla  gestione  dei  servizi  sociali  e
sanitari, promuovendo forme  di  cooperazione  fra  gli  enti  locali
territoriali, e, se  necessario,  promuovendo  ai  sensi  dell'ultimo
comma dell'art. 117 della Costituzione forme  anche  obbligatorie  di
associazione fra gli stessi. 
  Gli  ambiti   territoriali   di   cui   sopra   devono   concernere
contestualmente la gestione dei servizi sociali e sanitari. 
  Allorche' gli  ambiti  territoriali  coincidono  con  quelli  delle
comunita' montane le  funzioni  di  cui  al  presente  articolo  sono
assunte dalle comunita' montane stesse. 
  Le funzioni, il personale ed i beni delle istituzioni pubbliche  di
assistenza  e  beneficenza  operanti   nell'ambito   regionale   sono
trasferite ai comuni  singoli  o  associati,  sulla  base  e  con  le
modalita' delle disposizioni  contenute  nella  legge  sulla  riforma
dell'assistenza pubblica e, comunque, a far tempo dal 1 gennaio 1979. 
Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto  il
Presidente del Consiglio dei Ministri nomina una commissione composta
da  quattro  rappresentanti  delle  regioni,  quattro   dell'ANCI   -
Associazione  nazionale  dei  comuni  d'Italia,   tre   dell'ANEA   -
Associazione nazionale fra gli enti  comunali  di  assistenza  ed  un
rappresentante dell'UNEBA - Unione nazionale enti di  beneficenza  ed
assistenza, avente il compito di determinare,  entro  un  anno  dalla
nomina, l'elenco delle I.P.A.B. - Istituzioni pubbliche di assistenza
e beneficenza che sono da escludere dal trasferimento  ai  comuni  in
quanto  svolgono  in  modo  precipuo  attivita'  inerenti  la   sfera
educativo-religiosa. 
  L'elenco di cui al comma precedente e' approvato  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri. Ove, entro il 1 gennaio  1979,
non sia approvata la legge di riforma di  cui  al  precedente  quinto
comma,  la  legge  regionale  disciplina  i  modi  e  le   forme   di
attribuzione in proprieta' o in uso ai comuni singoli o associati  od
a comunita' montane dei beni trasferiti  alle  regioni  a  norma  dei
successivi articoli 113 e 115,  nonche'  il  trasferimento  dei  beni
delle I.P.A.B. di cui ai commi precedenti,  e  disciplina  l'utilizzo
dei beni e del personale da parte degli enti  gestori,  in  relazione
alla riorganizzazione ed alla programmazione dei servizi disposte  in
attuazione del presente articolo. 
  Le attribuzioni  degli  enti  comunali  di  assistenza,  nonche'  i
rapporti patrimoniali ed il personale, sono trasferiti ai  rispettivi
comuni entro e non oltre il 30 giugno 1978. Le  regioni  con  proprie
leggi determinano le norme sul passaggio del personale,  dei  beni  e
delle funzioni dei disciolti enti comunali di assistenza  ai  comuni,
nel rispetto dei diritti acquisiti dal personale dipendente. 
  Fino all'entrata in vigore della legge  di  riforma  della  finanza
locale,  la  gestione  finanziaria  delle  attivita'  di   assistenza
attribuite ai comuni viene  contabilizzata  separatamente  e  i  beni
degli ECA - Enti comunali di assistenza e delle I.P.A.B.  di  cui  al
presente articolo conservano la destinazione di servizi di assistenza
sociale anche nel caso di loro trasformazione patrimoniale.