Art. 27.
                 Assistenza sanitaria ed ospedaliera

  Le   funzioni  amministrative  relative  alla  materia  "assistenza
sanitaria  ed  ospedaliera" concernono la promozione, il mantenimento
ed  il  recupero  dello  stato  di  benessere fisico e psichico della
popolazione e comprendono, in particolare, tutte quelle che tendono:
    a) alla prevenzione ed alla cura delle malattie, qualunque ne sia
il tipo e la durata;
    b) alla riabilitazione degli stati di invalidita' e di inabilita'
fisica,  psichica e sensoriale, ivi compresa l'assistenza sanitaria e
protesica agli invalidi civili, ai sordomuti ed ai ciechi civili;
    c)   alla   prevenzione  delle  malattie  professionali  ed  alla
salvaguardia  della  salubrita',  dell'igiene  e  della  sicurezza in
ambienti di vita e di lavoro;
   d) all'igiene degli insediamenti urbani e delle collettivita';
    e)  alla  tutela igienico-sanitaria della produzione, commercio e
lavorazione  delle  sostanze  alimentari  e  bevande  e  dei relativi
additivi,   coloranti,  surrogati  e  succedanei,  sulla  base  degli
standard di cui al successivo art. 30, lettera g);
    f)  alle  autorizzazioni  ed ai controlli igienico-sanitari sulle
acque  minerali  e  termali  nonche'  sugli stabilimenti termali, ivi
comprese  le  attribuzioni  relative al rilascio delle autorizzazioni
all'esercizio  di  stabilimenti  di  produzione  e  vendita  di acque
minerali  naturali  o  artificiali,  nonche' alla autorizzazione alla
vendita;
    g) all'igiene e alla tutela sanitaria delle attivita' sportive;
    h)  alla  promozione dell'educazione sanitaria ed alla attuazione
di  un  sistema  informativo sanitario, secondo le disposizioni della
legge di istituzione del servizio sanitario nazionale;
    i)   alla   formazione   degli  operatori  sanitari,  esclusa  la
formazione universitaria e post-universitaria;
    l)   all'igiene   e   assistenza  veterinaria,  ivi  compresa  la
profilassi,  l'ispezione,  la  polizia e la vigilanza sugli animali e
sulla loro alimentazione, nonche' sugli alimenti di origine animale.
  Sono inoltre compresi nelle materie suddette:
    a)  i compiti attualmente svolti dalle sezioni mediche e chimiche
e  dai  servizi  di  protezione  antinfortunistica  degli ispettorati
provinciali  e  regionali del lavoro nelle materie di cui al presente
decreto,  ad  eccezione  di quelle relative a funzioni riservate allo
Stato;
    b)  le  funzioni  relative  alla tutela sanitaria delle attivita'
sportive  svolte dalla federazione medico-sportiva italiana; i centri
di medicina sportiva del CONI;
    c)  nel  quadro della ristrutturazione dell'associazione italiana
della Croce rossa da attuarsi in base alla legge di riforma sanitaria
e  comunque  non  oltre  il  legge  istitutiva del Servizio sanitario
nazionale   e  comunque  non  oltre  il  31  dicembre  1979,  saranno
trasferite  alle  regioni  le  attivita'  sanitarie  ed assistenziali
svolte   dall'ente  nei  settori  di  competenza  delle  regioni  con
esclusione   in  ogni  caso  di  quelle  attuate  in  adempimento  di
convenzioni  internazionali o di risoluzioni degli organi della Croce
rossa internazionale;
    d)  tutte le funzioni in materia di assistenza sanitaria comunque
svolte  da  uffici  dell'amministrazione  dello  Stato,  con  la sola
eccezione  dei  servizi  sanitari  istituiti per le Forze armate ed i
Corpi  di  polizia,  per  il  Corpo degli agenti di custodia e per il
Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonche' dei servizi dell'Azienda
autonoma delle ferrovie dello Stato relativi all'accertamento tecnico
sanitario delle condizioni del personale dipendente.
  Sono  altresi'  comprese  tra le funzioni amministrative trasferite
alle  regioni  quelle  esercitate  dagli organi centrali e periferici
dello   Stato   in   ordine   agli   enti,   consorzi,   istituti  ed
amministrazioni locali operanti nella materia definita dal precedente
primo  comma,  ivi  comprese quelle di vigilanza e tutela, nonche' le
attribuzioni in ordine alla nomina dei collegi dei revisori, salva la
designazione  da  parte del Ministero del tesoro di un componente del
collegio  dei  revisori  degli  enti  ospedalieri,  in relazione alla
permanenza negli enti stessi di interessi finanziari dello Stato.
  Fermo restando l'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di
cui  all'art.  8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo
1955, n. 520, da parte dell'ispettorato del lavoro spetta al prefetto
stabilire, su proposta del presidente della regione, quali addetti ai
servizi  regionali  e  degli  enti  locali,  che  operino  in materia
infortunistica e di igiene del lavoro, assumano, ai sensi delle leggi
vigenti,  in  relazione  alle  funzioni  esercitate,  la qualifica di
ufficiale di polizia giudiziaria.