Art. 28. Istituti a carattere scientifico Il riconoscimento del carattere scientifico di istituti di ricovero e cura e' effettuato dallo Stato sentite le regioni interessate. Spettano alle regioni, nei confronti degli istituti riconosciuti a carattere scientifico, che svolgono attivita' di ricovero e cura degli infermi, le stesse funzioni che esse esercitano per la parte assistenziale nei confronti degli enti ospedalieri se si tratta di istituti aventi personalita' giuridica di diritto pubblico, o nei confronti delle case di cura private se si tratta di istituti aventi personalita' giuridica di diritto privato. Continuano invece ad essere esercitate dai competenti organi dello Stato le funzioni attinenti al regime giuridico-amministrativo di detti istituti ed eventualmente alla nomina dei componenti i relativi organi di amministrazione. Il controllo sulle deliberazioni degli istituti aventi personalita' giuridica di diritto pubblico e' esercitato dalla regione nel cui territorio l'istituto ha la sua sede; l'annullamento delle deliberazioni adottate in deroga alle disposizioni regionali non e' consentito ove la deroga sia stata autorizzata, con specifico riguardo alle finalita' scientifiche dell'istituto, mediante decreto del Ministro per la sanita' di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione.