Art. 28. 
                  Istituti a carattere scientifico 
 
  Il riconoscimento del carattere scientifico di istituti di ricovero
e cura e' effettuato dallo Stato sentite le regioni interessate. 
  Spettano alle regioni, nei confronti degli istituti riconosciuti  a
carattere scientifico, che svolgono  attivita'  di  ricovero  e  cura
degli infermi, le stesse funzioni che esse esercitano  per  la  parte
assistenziale nei confronti degli enti ospedalieri se  si  tratta  di
istituti aventi personalita' giuridica di  diritto  pubblico,  o  nei
confronti delle case di cura private se si tratta di istituti  aventi
personalita' giuridica di diritto privato. 
  Continuano invece ad essere esercitate dai competenti organi  dello
Stato le funzioni attinenti  al  regime  giuridico-amministrativo  di
detti istituti ed eventualmente alla nomina dei componenti i relativi
organi di amministrazione. 
  Il controllo sulle deliberazioni degli istituti aventi personalita'
giuridica di diritto pubblico e' esercitato  dalla  regione  nel  cui
territorio  l'istituto  ha  la   sua   sede;   l'annullamento   delle
deliberazioni adottate in deroga alle disposizioni regionali  non  e'
consentito  ove  la  deroga  sia  stata  autorizzata,  con  specifico
riguardo alle finalita' scientifiche dell'istituto, mediante  decreto
del Ministro per la sanita'  di  concerto  con  il  Ministro  per  la
pubblica istruzione.