Art. 29. Vigilanza e tutela degli enti ospedalieri Le regioni disciplinano con legge i criteri e le modalita' dei controlli sugli enti ospedalieri che operano nel territorio della regione. Fino a quando la legge regionale non abbia provveduto, la vigilanza e la tutela su tali enti ed istituzioni sono esercitate nei modi previsti rispettivamente dall'art. 16 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e dall'art. 1, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9. Nulla e' innovato alla vigente disciplina dell'ospedale Galliera di Genova e dell'Ordine mauriziano.