Art. 29.
              Vigilanza e tutela degli enti ospedalieri

  Le  regioni  disciplinano  con  legge  i criteri e le modalita' dei
controlli  sugli  enti  ospedalieri  che operano nel territorio della
regione.  Fino  a  quando la legge regionale non abbia provveduto, la
vigilanza e la tutela su tali enti ed istituzioni sono esercitate nei
modi  previsti  rispettivamente  dall'art. 16 della legge 12 febbraio
1968,  n.  132,  e dall'art. 1, terzo e quarto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9.
  Nulla e' innovato alla vigente disciplina dell'ospedale Galliera di
Genova e dell'Ordine mauriziano.