Art. 30.
                       Competenze dello Stato

  Sono   di   competenza   dello  Stato  le  funzioni  amministrative
concernenti:
    a) la profilassi internazionale: marittima, aerea e di frontiera;
l'assistenza   sanitaria   ai   cittadini   italiani   all'estero   e
l'assistenza  in  Italia  agli  stranieri  e  agli apolidi, secondo i
principi  della  legge  di riforma sanitaria, avvalendosi dei presidi
sanitari esistenti;
    b)  la  profilassi  delle  malattie infettive e diffusive, per le
quali   siano   imposte   la   vaccinazione   obbligatoria  o  misure
quarantenarie;
    c)  la  produzione,  con  le  connesse  attivita' di ricerca e di
sperimentazione,  la  registrazione, la pubblicita' e il commercio di
prodotti  chimici  usati  in  medicina, di preparati farmaceutici, di
preparati  galenici, di specialita' medicinali, di vaccini, di virus,
di  sieri,  di  tossine  e  prodotti  assimilati,  di emoderivati, di
presidi medicochirurgici e di prodotti assimilati;
    d)  la  coltivazione, la produzione, la fabbricazione, l'impiego,
il   commercio  all'ingrosso,  l'esportazione,  la  importazione,  il
transito,   l'acquisto,  la  vendita  e  la  detenzione  di  sostanze
stupefacenti  o  psicotrope,  salvo  che  per  le  attribuzioni  gia'
conferite alle regioni dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685;
    e)  la  produzione,  la registrazione e il commercio dei prodotti
dietetici, degli alimenti per la prima infanzia e la cosmesi;
    f)  l'elencazione  e la determinazione delle modalita' di impiego
degli  additivi  e  dei  coloranti  permessi  nella lavorazione degli
alimenti  e  delle  bevande  e  nella  produzione degli oggetti d'uso
personale   e  domestico;  la  determinazione  delle  caratteristiche
igienico-sanitarie dei materiali e recipienti destinati a involgere e
conservare  sostanze  alimentari  e  bevande,  nonche'  degli oggetti
destinati comunque a venire a contatto con sostanze alimentari;
    g)  la  determinazione  di  standard  di qualita' e di salubrita'
degli alimenti e delle bevande alimentari;
    h)  la produzione, la registrazione, il commercio e l'impiego dei
gas tossici o delle altre sostanze pericolose;
    i)  i controlli sanitari sulla produzione dell'energia nucleare e
sulla   produzione,   il   commercio   e   l'impiego  delle  sostanze
radioattive;
    l)  il  prelievo  di  parti  di cadavere e il trapianto di organi
limitatamente  alle  funzioni  di  cui alla legge 2 dicembre 1975, n.
644;
    m)  la  disciplina  dell'organizzazione  del lavoro ai fini della
prevenzione   degli   infortuni   sul   lavoro   e   delle   malattie
professionali;
    n)  l'omologazione  di  macchine,  impianti  e mezzi personali di
protezione;
    o)  l'Istituto superiore di sanita', secondo le norme di cui alla
legge 7 agosto 1973, n. 519;
    p)  la  ricerca  e  la sperimentazione clinica, la produzione, la
registrazione, la pubblicita' dei prodotti clinici;
    q)  la  ricerca  e  la sperimentazione chimica, la produzione, la
registrazione, la pubblicita' di prodotti chimici;
    r)  la  fissazione dei requisiti minimi per la determinazione dei
profili professionali degli operatori sanitari;
    s)  la  determinazione dei livelli minimi di scolarita' necessari
per  l'ammissione  alle  scuole  per  operatori sanitari, nonche' dei
requisiti minimi per l'esercizio delle professioni mediche, sanitarie
ed  ausiliarie; le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e
di cura sulla base delle vigenti leggi;
    t) gli ordini e i collegi professionali;
    u)  il  riconoscimento  delle proprieta' terapeutiche delle acque
minerali   e   termali   e   della  pubblicita'  relativa  alla  loro
utilizzazione a scopo sanitario.