Art. 31. 
                          Funzioni delegate 
 
  E' delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni  amministrative
concernenti: 
    a) la profilassi delle malattie infettive e diffusive, di cui  al
precedente  art.  30,  lettera  b),  ivi  comprese  le   vaccinazioni
obbligatorie e le altre misure profilattiche gia' di competenza degli
uffici di sanita' marittima, aerea e  di  frontiera,  previste  dalla
legge 27 aprile 1974, n. 174, e successive modificazioni, nonche'  le
funzioni spettanti ai veterinari di confine, di porto e di aeroporto,
previste  dall'art.  32  del  testo  unico  delle  leggi   sanitarie,
approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265  e  dall'art.  45
del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320. 
  Nel determinare i criteri ed indirizzi per l'esercizio della delega
il Governo potra' prescrivere particolari cautele e condizioni minime
di strutture di uffici per il disimpegno di  servizi  particolarmente
gravosi in porti ed aeroporti e posti di confine; 
    b) i controlli sulla produzione, detenzione, commercio e  impiego
dei gas tossici e delle altre sostanze pericolose; 
    c) il controllo dell'idoneita' dei locali ed attrezzature per  il
commercio e  il  deposito  delle  sostanze  radioattive  naturali  ed
artificiali e di apparecchi generatori di radiazioni  ionizzanti;  il
controllo sulla radioattivita' ambientale; 
    d) i controlli sulla produzione  e  sul  commercio  dei  prodotti
dietetici, degli alimenti per la prima infanzia e la cosmesi. 
    Il Ministero della sanita' puo' provvedere  alla  costituzione  e
alla conservazione di scorte di vaccino e di medicinali  di  uso  non
ricorrente, da destinare alle regioni  per  esigenze  eccezionali  di
profilassi e cura delle malattie infettive e diffusive per  le  quali
siano imposte la vaccinazione obbligatoria o misure quarantenarie.