Art. 34.
                       Attribuzioni aggiuntive

  Le  funzioni  amministrative che siano aggiuntive rispetto a quelle
gia'  esercitate  dalle  regioni,  dalle  province  e dai comuni sono
disciplinate  nella  legge  di  istituzione  del  servizio  sanitario
nazionale  e,  in  mancanza,  sono  attribuite  rispettivamente  alle
regioni, alle province ed ai comuni a decorrere dal 1 gennaio 1979.