Art. 35.
                Istruzione artigiana e professionale

  Le   funzioni  amministrative  relative  alla  materia  "istruzione
artigiana  e  professionale"  concernono  i  servizi  e  le attivita'
destinate  alla formazione, al perfezionamento, alla riqualificazione
ed    all'orientamento   professionale,   per   qualsiasi   attivita'
professionale  e  per  qualsiasi  finalita',  compresa  la formazione
continua, permanente, ricorrente e quella conseguente a riconversione
di   attivita'   produttive,  ad  esclusione  di  quelle  dirette  al
conseguimento  di  un  titolo  di  studio  o  diploma  di  istruzione
secondaria superiore, universitaria o postuniversitaria; la vigilanza
sull'attivita' privata di istruzione artigiana e professionale.