Art. 36.
                           Specificazione

  Sono  in particolare comprese fra le funzioni amministrative di cui
al  precedente  articolo le attivita' relative all'organizzazione dei
corsi  degli  informatori  socio-economici,  previsti  dalla  legge 9
maggio 1975, n. 153; alla formazione degli operatori del commercio di
cui   alla   legge   11  giugno  1971,  n.  426;  alla  formazione  e
all'aggiornamento   del   personale   impiegato   nell'attivita'   di
formazione professionale di cui all'art. 8 del decreto del Presidente
della   Repubblica   15   gennaio   1972,   n.  10;  alla  formazione
professionale  degli  apprendisti  in  tutti gli aspetti disciplinati
dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, ferma
restando   la  competenza  dello  Stato  in  ordine  alla  disciplina
legislativa  del rapporto di lavoro degli apprendisti; ai cantieri di
lavoro  ed  ai  cantieri  scuola di cui alla legge 29 aprile 1949, n.
264,   e  successive  modificazioni;  all'orientamento  professionale
svolto  dall'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni di cui
alla  legge  19  dicembre  1952, n. 2390, e successive modificazioni,
eccettuate  le  funzioni  svolte  dal  centro ricerche di Monteporzio
Catone.
  Resta  ferma  la  competenza dell'amministrazione centrale relativa
all'assistenza  tecnica  ed al finanziamento dei progetti speciali da
eseguirsi  da parte delle regioni per ipotesi di rilevante squilibrio
locale tra domanda e offerta di lavoro.