Art. 37.
                Istituti di istruzione professionale

  Le   istituzioni  di  istruzione  artigiana  o  professionale,  non
abilitate  al rilascio dei titoli di studio di cui al precedente art.
35 ed aventi personalita' giuridica di diritto pubblico, ad eccezione
degli  istituti  professionali  e degli istituti d'arte statali, sono
trasferite alle regioni ed assumono la qualifica di regionali.