Art. 38.
           Collaborazione tra regione, enti locali e Stato

  Per   lo   svolgimento   delle   attivita'  rientranti  nelle  loro
attribuzioni,   e'  consentito  alle  regioni  ed  agli  enti  locali
territoriali  l'uso  dei  locali  e delle attrezzature delle scuole e
degli  istituti  scolastici  dipendenti  dal Ministero della pubblica
istruzione,  secondo  i  criteri  generali  deliberati  dai  consigli
scolastici  provinciali  ai  sensi  della lettera f) dell'art. 15 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.
  A tal fine verranno stipulate apposite convenzioni tra le regioni e
gli enti locali territoriali con i competenti organi dello Stato.
  In  esse  verranno  stabilite  le procedure per l'utilizzazione dei
locali  e  delle  attrezzature,  i soggetti responsabili e le spese a
carico  della  regione  per  il personale, le pulizie, il consumo del
materiale e l'impiego dei servizi strumentali.