Art. 38. Collaborazione tra regione, enti locali e Stato Per lo svolgimento delle attivita' rientranti nelle loro attribuzioni, e' consentito alle regioni ed agli enti locali territoriali l'uso dei locali e delle attrezzature delle scuole e degli istituti scolastici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, secondo i criteri generali deliberati dai consigli scolastici provinciali ai sensi della lettera f) dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416. A tal fine verranno stipulate apposite convenzioni tra le regioni e gli enti locali territoriali con i competenti organi dello Stato. In esse verranno stabilite le procedure per l'utilizzazione dei locali e delle attrezzature, i soggetti responsabili e le spese a carico della regione per il personale, le pulizie, il consumo del materiale e l'impiego dei servizi strumentali.