Art. 4.
                       Competenze dello Stato

  Lo  Stato,  nelle  materie  definite dal presente decreto, esercita
soltanto le funzioni amministrative indicate negli articoli seguenti,
nonche' la funzione di indirizzo e di coordinamento nei limiti, nelle
forme  e  con le modalita' previste dall'art. 3 della legge 22 luglio
1975,  n.  382,  e  le  funzioni,  anche  nelle  materie trasferite o
delegate,  attinenti  ai  rapporti  internazionali e con la Comunita'
economica europea, alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza.
  Le  regioni  non possono svolgere all'estero attivita' promozionali
relative  alle materie di loro competenza se non previa intesa con il
Governo  e  nell'ambito degli indirizzi e degli atti di coordinamento
di cui al comma precedente.
  Il  Governo  della  Repubblica, tramite il commissario del Governo,
impartisce  direttive  per  l'esercizio delle funzioni amministrative
delegate  alle regioni, che sono tenute ad osservarle, ed esercita il
potere di sostituzione previsto dall'art. 2 della legge n. 382 del 22
luglio 1975.