Art. 41.
                      Formazione professionale

  Sono  abrogate  le lettere d) ed e) dell'art. 1, secondo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478.
  Non  possono essere stanziate somme a favore di soggetti pubblici e
privati   per   finalita'   inerenti   all'attivita'   di  istruzione
professionale  da  parte  dello  Stato,  salvo  che  per attivita' di
studio, ricerca e sperimentazione.
  Gli  enti  pubblici,  per  svolgere  attivita'  volontaria inerente
all'istruzione professionale devono ottenere lo assenso della regione
competente,  salvo  che si tratti di attivita' di perfezionamento del
proprio personale.