Art. 41. Formazione professionale Sono abrogate le lettere d) ed e) dell'art. 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478. Non possono essere stanziate somme a favore di soggetti pubblici e privati per finalita' inerenti all'attivita' di istruzione professionale da parte dello Stato, salvo che per attivita' di studio, ricerca e sperimentazione. Gli enti pubblici, per svolgere attivita' volontaria inerente all'istruzione professionale devono ottenere lo assenso della regione competente, salvo che si tratti di attivita' di perfezionamento del proprio personale.