Art. 42.
                        Assistenza scolastica

  Le   funzioni  amministrative  relative  alla  materia  "assistenza
scolastica"  concernono  tutte le strutture, i servizi e le attivita'
destinate  a facilitare mediante erogazioni e provvidenze in denaro o
mediante  servizi  individuali o collettivi, a favore degli alunni di
istituzioni  scolastiche  pubbliche  o  private,  anche se adulti, lo
assolvimento dell'obbligo scolastico nonche', per gli studenti capaci
e meritevoli ancorche' privi di mezzi, la prosecuzione degli studi.
  Le  funzioni  suddette  concernono  tra  l'altro: gli interventi di
assistenza  medico-psichica;  l'assistenza  ai minorati psico-fisici;
l'erogazione  gratuita  dei  libri  di testo agli alunni delle scuole
elementari.