Art. 44.
                         Opere universitarie

  Sono  trasferite  alle  regioni,  per  il rispettivo territorio, le
funzioni   amministrative   esercitate  dallo  Stato  in  materia  di
assistenza scolastica a favore degli studenti universitari.
  Sono  trasferiti  alle  regioni  a statuto ordinario le funzioni, i
beni  ed  il  personale delle opere universitarie di cui all'art. 189
del   regio   decreto   31   agosto   1933,  n.  1592,  e  successive
modificazioni.
  Il   trasferimento   e'   disciplinato   dalla   legge  di  riforma
dell'ordinamento universitario e, in mancanza, decorre dal 1 novembre
1979. In tale ipotesi al trasferimento dei beni e del personale delle
opere  universitarie provvede con decreto il Ministro per la pubblica
istruzione, sentite le regioni interessate.