Art. 45.
                       Attribuzioni ai comuni

  Le funzioni amministrative indicate nell'art. 42 sono attribuite ai
comuni  che  le  svolgono  secondo  le modalita' previste dalla legge
regionale.
  I  patronati  scolastici sono soppressi e le funzioni di assistenza
scolastica,  i  servizi ed i beni sono attribuiti ai comuni. Entro il
30 giugno 1978 le regioni con proprie leggi stabiliscono le modalita'
e i criteri per il passaggio dei beni e del personale.
  I  consorzi di patronati scolastici sono soppressi e le funzioni di
assistenza scolastica, i servizi ed i beni sono attribuiti ai comuni.
Nel  termine  di cui al comma precedente, la legge regionale provvede
alla liquidazione dei relativi beni ed al trasferimento del personale
ripartendolo tra i comuni interessati.
  La  regione  promuove  le  opportune  forme di collaborazione tra i
comuni interessati.