Art. 45. Attribuzioni ai comuni Le funzioni amministrative indicate nell'art. 42 sono attribuite ai comuni che le svolgono secondo le modalita' previste dalla legge regionale. I patronati scolastici sono soppressi e le funzioni di assistenza scolastica, i servizi ed i beni sono attribuiti ai comuni. Entro il 30 giugno 1978 le regioni con proprie leggi stabiliscono le modalita' e i criteri per il passaggio dei beni e del personale. I consorzi di patronati scolastici sono soppressi e le funzioni di assistenza scolastica, i servizi ed i beni sono attribuiti ai comuni. Nel termine di cui al comma precedente, la legge regionale provvede alla liquidazione dei relativi beni ed al trasferimento del personale ripartendolo tra i comuni interessati. La regione promuove le opportune forme di collaborazione tra i comuni interessati.