Art. 46.
                  Istituzione delle scuole statali

  L'istituzione delle scuole statali materne, elementari e secondarie
viene  effettuata  dagli  organi  statali competenti secondo le norme
vigenti,  sentite  le regioni interessate sull'ordine di priorita' ai
fini  della loro attivita' di programmazione regionale. Restano ferme
le competenze dei consigli scolastici provinciali.