Art. 46. Istituzione delle scuole statali L'istituzione delle scuole statali materne, elementari e secondarie viene effettuata dagli organi statali competenti secondo le norme vigenti, sentite le regioni interessate sull'ordine di priorita' ai fini della loro attivita' di programmazione regionale. Restano ferme le competenze dei consigli scolastici provinciali.