Art. 47.
                 Musei e biblioteche di enti locali

  Le   funzioni   amministrative   relative  alla  materia  "musei  e
biblioteche di enti locali" concernono tutti i servizi e le attivita'
riguardanti  l'esistenza,  la  conservazione,  il  funzionamento,  il
pubblico  godimento  e  lo  sviluppo  dei  musei,  delle  raccolte di
interesse artistico, storico e bibliografico, delle biblioteche anche
popolari,  dei centri di lettura appartenenti alla regione o ad altri
enti anche non territoriali sottoposti alla sua vigilanza, o comunque
di  interesse  locale, nonche' il loro coordinamento reciproco con le
altre   istituzioni   culturali   operanti   nella  regione  ed  ogni
manifestazione culturale e divulgativa organizzata nel loro ambito.
  Sono  comprese  tra le funzioni trasferite alle regioni le funzioni
esercitate da organi centrali e periferici dello Stato in ordine alle
biblioteche  popolari,  alle  biblioteche del contadino nelle zone di
riforma,  ai  centri  bibliotecari di educazione permanente nonche' i
compiti esercitati dal servizio nazionale di lettura. Il personale ed
i  beni  in  dotazione  di  tali servizi ed uffici sono trasferiti ai
comuni secondo le modalita' previste dalla legge regionale.