Art. 47. Musei e biblioteche di enti locali Le funzioni amministrative relative alla materia "musei e biblioteche di enti locali" concernono tutti i servizi e le attivita' riguardanti l'esistenza, la conservazione, il funzionamento, il pubblico godimento e lo sviluppo dei musei, delle raccolte di interesse artistico, storico e bibliografico, delle biblioteche anche popolari, dei centri di lettura appartenenti alla regione o ad altri enti anche non territoriali sottoposti alla sua vigilanza, o comunque di interesse locale, nonche' il loro coordinamento reciproco con le altre istituzioni culturali operanti nella regione ed ogni manifestazione culturale e divulgativa organizzata nel loro ambito. Sono comprese tra le funzioni trasferite alle regioni le funzioni esercitate da organi centrali e periferici dello Stato in ordine alle biblioteche popolari, alle biblioteche del contadino nelle zone di riforma, ai centri bibliotecari di educazione permanente nonche' i compiti esercitati dal servizio nazionale di lettura. Il personale ed i beni in dotazione di tali servizi ed uffici sono trasferiti ai comuni secondo le modalita' previste dalla legge regionale.